Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8261 del 28/04/2020 (Rv. 657618 - 01)
Lavoro pubblico contrattualizzato - Assunzione di categorie protette ex l. n. 68 del 1999 - Orfano di caduto sul lavoro - Equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata -Conseguenze - Assunzione diretta - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto -assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria In genere.
In tema di assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex l. n. 68 del 1999 nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'orfano di caduto sul lavoro è equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; pertanto, in una logica di interpretazione sistematica delle norme in materia, è consentita l'assunzione diretta di tale categoria di lavoratori solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo ed entro il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri, per il reclutamento delle qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le regole ordinarie di reclutamento ex art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente ricorso alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la possibilità di assunzione diretta di orfano di caduto sul lavoro, da inquadrarsi nel settimo livello retributivo, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, trattandosi di amministrazione che non applica il c.c.n.l. comparto Ministeri ma quello degli enti di ricerca).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8261 del 28/04/2020 (Rv. 657618 - 01)