L. Regione Marche n. 12 del 2004 - Consorzi di bonifica - Personale in esubero - Obbligo di riassorbimento - Esclusione - Fondamento.
L'art. 3 della l. della Regione Marche n. 12 del 2004, intesa alla promozione di accordi con la Provincia per il trasferimento del personale dei consorzi di bonifica in esubero, è norma meramente programmatica, subordinata al raggiungimento degli accordi, previa valutazione da parte degli enti interessati del fabbisogno di personale e senza alcuna previsione di deroga ai limiti derivanti dalla programmazione, dalle dotazioni organiche e dai vincoli alle assunzioni, non potendosi, pertanto, configurare in capo alla Regione alcun obbligo di riassorbimento dei lavoratori.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8442 del 04/05/2020 (Rv. 657646 - 01)