Impiego pubblico privatizzato -Cass. n. 12444/2020
Impiego Pubblico - Impiegati Dello Stato - Pubblico impiego privatizzato - Controversia sul rapporto di lavoro che coinvolga questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale - Introduzione contestuale nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza - Causa inscindibile in sede di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva del lavoratore nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale - Ammissibilità - Condizioni. -impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive
In tema di impiego pubblico privatizzato, le controversie sul rapporto di lavoro che coinvolgano questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale individuano, qualora introdotte contestualmente nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza presso il quale si assume debbano avvenire i versamenti contributivi, una causa inscindibile in sede di impugnazione. Conseguentemente il lavoratore che riceva l'impugnazione proposta dall'ente di previdenza è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale e quindi del datore di lavoro, con riferimento alle ragioni sostanziali comuni al rapporto di lavoro ed a quello previdenziale.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12444 del 24/06/2020 (Rv. 658102 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_331