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Contratto di lavoro a tempo determinato - Cass. n. 12499/2020

Impiego Pubblico - Accesso Ai Pubblici Impieghi - Contratto di lavoro a tempo determinato - Divieto di apposizione del termine in mancanza di valutazione dei rischi alla sicurezza ex art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni - Fondamento.- lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato

In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni, poiché l'articolo in questione costituisce norma imperativa, la cui "ratio", diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro, sussiste anche ove il contratto a termine sia stato stipulato con una P.A.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12499 del 24/06/2020 (Rv. 658002 - 01)

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