Impiego pubblico - concorsi in genere - Dirigenza penitenziaria - Norma transitoria ex art. 4, comma 1, della l. n. 154 del 2005 - Requisiti - Accesso al profilo C3 tramite "concorso pubblico" - Procedura di riqualificazione - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di dirigenza penitenziaria, non è equiparabile al requisito formale dell'accesso per concorso pubblico all'area C, profilo professionale C3, previsto per la nomina a dirigente dalla norma transitoria di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 154 del 2005, l'avere conseguito tale inquadramento mediante procedura selettiva interna di riqualificazione, costituendo il modello concorsuale, basato sul metodo comparativo, un vincolo per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 97 Cost., salva espressa deroga legislativa, da interpretare restrittivamente, trattandosi di norma eccezionale.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12200 del 22/06/2020 (Rv. 658100 - 01)
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