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Personale scolastico assunto con contratti a termine - Cass. n. 12369/2020

Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Personale scolastico assunto con contratti a termine - Indennità aggiuntive per il disagio del trasferimento all'estero - Equiparazione all'importo spettante al personale assunto a tempo indeterminato - Sussistenza - Fondamento - Sentenza della CGUE del 20 giugno 2019, C-72/18 – Conformità - istruzione e scuole - personale insegnante

In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12369 del 23/06/2020 (Rv. 658101 - 01)

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