Impiegati dello stato - procedimento disciplinare - Cass. n. 14811/2020
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari - Convenzioni tra enti locali per la gestione unificata delle relative funzioni - Periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dal d.lgs. n. 75 del 2017 - Ammissibilità - Fondamento.
Le convenzioni tra enti locali per la gestione unificata delle relative funzioni, ivi compresa quella disciplinare, erano stipulabili anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore della specifica previsione di cui al comma 3, dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dal d.lgs. n. 75 del 2017, trovando già applicazione l'art. 30 del Tuel che prevedeva forme di cooperazione tra gli enti per ottimizzare l'esercizio delle funzioni, dei servizi e delle risorse umane, ivi compresa quella di "controllo”, in cui non può non includersi quella disciplinare con la costituzione del relativo ufficio; del resto, il citato art. 55 bis, laddove stabilisce che ciascuna amministrazione individua l'UPD, costituisce norma imperativa solo nella parte in cui impone all'ente il rispetto della garanzia di terzietà dell'ufficio, ma non anche quanto alle regole procedimentali interne, derivanti dalle scelte organizzative delle diverse amministrazioni, che regolano la costituzione ed il funzionamento dell'UPD.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14811 del 10/07/2020 (Rv. 658485 - 02)