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Impiegati dello stato - collocamento a riposo - Cass. n 23153/2020

Impiego pubblico - impiegati dello stato - collocamento a riposo - Dirigenza medica - Art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall'art. 22 della l. n. 183 del 2010 - Permanenza in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di effettivo servizio - Art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 - Recesso anticipato della P.A. nei confronti di dirigente responsabile di struttura non complessa - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di dirigenza medica, l'art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, "ratione temporis" vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22 della l. n. 183 del 2010 - il quale prevede, tra l'altro, che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo -, non esclude la ammissibilità del recesso anticipato, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, nei confronti del dirigente responsabile di struttura non complessa che abbia maturato la massima anzianità contributiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stato dichiarato il diritto al reinserimento in servizio di un dirigente medico di struttura non complessa che, alla data di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, aveva già maturato la massima anzianità contributiva ed era stato destinatario di provvedimento di recesso anticipato da parte dell'Azienda sanitaria).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23153 del 22/10/2020 (Rv. 659261 - 01)

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