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Incarichi dirigenziali a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali – Cass. n. 27547/2020

Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - Incarichi dirigenziali a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali - Art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 "ratione temporis" vigente - Risoluzione di diritto del precedente rapporto - Interpretazione come aspettativa - Fondamento.

In materia di rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti pubblici locali, l'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, "ratione temporis" vigente, nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto del rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione al quale sia conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, con decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto, si applica anche nell'ipotesi in cui il dipendente provenga dallo stesso ente che conferisce l'incarico; prevedendo lo stesso comma 5 la possibilità che, all'esito dell'incarico, il rapporto apparentemente "risolto" venga ricostituito senza obbligo di superamento di un concorso, tale norma, anche nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, va interpretata, in conformità all'art. 97, comma 4, Cost., nel senso che non determina una vera e propria cessazione del rapporto, bensì la messa in aspettativa senza assegni del soggetto cui è stato conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27547 del 02/12/2020

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