Personale dell’amministrazione degli affari esteri – Cass. n. 7531/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - Personale dell’amministrazione degli affari esteri - Titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana ex art. 162, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1987 - Indennità di anzianità prevista dal testo originario dell'art. 166, comma 6, del predetto d.P.R. - Spettanza - Limiti e condizioni - Fondamento.
In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri assunto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, i titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000, il cui rapporto sia divenuto a tempo indeterminato a seguito di rinnovo ex art. 162, comma 2, del d.P.R. n. 18 del 1967, conservano il diritto all'indennità di anzianità prevista dal testo originario dell'art. 166, comma 6, del predetto d.P.R. negli stessi limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato, dovendosi interpretare l'art. 3 della l. n. 442 del 2001, sul diritto di opzione, in senso conforme alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di non discriminazione, quanto alle condizioni di impiego, fra assunti a termine e dipendenti a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7531 del 17/03/2021 (Rv. 660845 - 02)