Società regionali a partecipazione pubblica – Cass. n. 5818/2021
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - ammissione all'impiego - Società regionali a partecipazione pubblica - Divieto di assunzioni ex art. 20, comma 6, l.r. Sicilia n. 11 del 2010 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 11 del 2010, che impedisce alle società a partecipazione regionale di assumere nuovo personale a tempo determinato o indeterminato, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione proibitiva di un determinato comportamento che, in mancanza di specifica previsione di segno contrario, soggiace al principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c.. (Nella specie, relativa a un contratto di somministrazione a termine stipulato il 7 gennaio 2010, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di conversione del rapporto avanzata dal lavoratore, sul presupposto che non possa trovare applicazione l'art. 130, comma 2, della legge regionale, secondo cui le disposizioni della stessa si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2010).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5818 del 03/03/2021 (Rv. 660679 - 01)