Sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato – Cass. n. 9556/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - Sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995 - Risoluzione automatica del rapporto - Configurabilità - Fondamento - Indennità sostitutiva del preavviso - Debenza - Esclusione - Art. 49 del c.c.n.l. del Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
La sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell’attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995, configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue "al fatto in sé" dell'inidoneità psicofisica all'espletamento del lavoro, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta la relativa indennità sostitutiva. Pertanto, a detta ipotesi non può essere applicata la disposizione pattizia di cui all'art. 49 del c.c.n.l. Agenzie Fiscali 2002-2005, che si riferisce ad una inidoneità rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita e cioè alla possibilità del lavoratore di svolgere, presso il datore, un proficuo lavoro, tanto che l'Amministrazione "può" procedere alla risoluzione del rapporto, manifestando la volontà di esercitare il recesso cui è collegato il preavviso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9556 del 12/04/2021 (Rv. 660957 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463