Compiti conferiti a dipendente munito di inquadramento non dirigenziale – Cass. n. 10030/2021
Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Reggenza - Compiti conferiti a dipendente munito di inquadramento non dirigenziale - Temporaneità - Superamento - Conseguenze - Svolgimento di mansioni superiori - Configurabilità - Utilizzazione costante di dipendente inquadrato in livelli non dirigenziali in sostituzione dei dirigenti di diverse unità del medesimo ente - Svolgimento di mansioni superiori - Riconducibilità.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare, sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori - da remunerare, consequenzialmente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 -, cui è riconducibile anche l'utilizzazione costante di un medesimo dipendente, inquadrato in livelli non dirigenziali, quale sostituto dei dirigenti di diverse unità del medesimo ente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10030 del 15/04/2021 (Rv. 661083 - 01)