Stazioni sperimentali per l'industria – Cass. n. 9318/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Stazioni sperimentali per l'industria - Trasferimento "ex lege" di attività alle Camere di commercio - Passaggio di personale - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Illegittima assunzione a termine presso il cedente - Diritto alla reintegrazione presso il cessionario - Sussistenza - Fondamento. Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato.
Il trasferimento "ex lege" alle Camere di commercio dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, previsto dall'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, è riconducibile alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., la cui applicazione non è preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non fosse, di fatto, operante al momento del trasferimento; pertanto, l'accertamento giudiziale - avente efficacia "ex tunc" - dell'illegittima apposizione del termine da parte del cedente fa sorgere il diritto alla reintegrazione del lavoratore presso il cessionario.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9318 del 07/04/2021 (Rv. 661051 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112