Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare – Cass. n. 9313/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Obbligo di procedere all'audizione dell'incolpato - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente, il quale, dopo avere ottenuto il differimento dell'audizione per un impedimento a comparire asseritamente dovuto a motivi di salute, aveva dedotto un ulteriore impedimento, sempre per motivi di salute, chiedendo il differimento anche del secondo incontro, vedendosi peraltro respingere l'istanza).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9313 del 07/04/2021 (Rv. 660873 - 02)