Termine per la contestazione dell'addebito disciplinare – Cass. n. 9313/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Pubblico impiego contrattualizzato - Termine per la contestazione dell'addebito disciplinare - Decorrenza - Condizioni - Notizia "circostanziata" dell'illecito - Necessità - Conseguenze - Informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. - Inidoneità.
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia "circostanziata" dell'illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso; pertanto, deve ritenersi inidonea al predetto scopo l'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., viene inviata dal pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un'attività cui il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, pur minimo, riscontro in termini quanto meno di "fumus" della fondatezza della stessa, necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9313 del 07/04/2021 (Rv. 660873 - 01)