Personale delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari – Cass. n. 9114/2021
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi - Personale delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di prima categoria italiani - Rapporto di lavoro ex art. 152 del d.P.R. n. 18 del 1967 - Accesso ai ruoli organici del Ministero a seguito di concorso - Novazione del rapporto di lavoro - Ragioni - Conseguenze - Riconoscimento anzianità di servizio - Esclusione.
I rapporti di lavoro del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, di cui agli artt. 152 e ss. del d.P.R. n. 18 del 1967, sono diversi ed autonomi rispetto a quelli di impiego pubblico successivamente instaurati a seguito di superamento del concorso per l'accesso ai ruoli del Ministero degli affari esteri, in ragione: della specialità dei primi, regolamentati in maniera analitica ed autonoma dal citato d.P.R., cui rinvia l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; della previsione dell'art. 167 del d.P.R. n. 18 del 1967, che subordina l'instaurazione del rapporto di impiego pubblico al superamento di una procedura concorsuale, sia pure riservata; della disciplina dell'originario comma 6 dell'art. 167 innanzi ricordato secondo cui, in caso di immissione nei ruoli del Ministero, il servizio in precedenza prestato è valutato ai soli fini del trattamento di quiescenza; dello stabile inserimento, a seguito del concorso, nella dotazione del Ministero, a fronte di un precedente rapporto instaurato per le esigenze dei soli organi periferici; del mutamento della sede di servizio, imposta dal legislatore. Conseguentemente, ritenuta la novazione del rapporto, va negato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di un contratto stipulato ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. n. 18 del 1967.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9114 del 01/04/2021 (Rv. 660930 - 01)