Dismissione del diritto datoriale alla continuazione del rapporto di lavoro – Cass. n. 19536/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - collocamento a riposo - Pubblico impiego privatizzato - Esonero dal servizio ex art. 72, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 "ratione temporis" vigente - Condizioni - Facoltà di adesione della P.A. - Natura - Conseguenze - Recesso datoriale ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - Obbligo di motivazione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, la facoltà di adesione della P.A. alla richiesta di esonero dal servizio formulata dal dipendente ex art. 72, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, "ratione temporis" vigente, costituisce libero esercizio della dismissione del diritto datoriale alla continuazione del rapporto di lavoro, sicché il diniego frapposto alla richiesta si giustifica in sé e non è sindacabile, salvo la prova dell'abuso del diritto a carico del dipendente, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 11 dello stesso art. 72, che, configurando un recesso datoriale, richiede l'adozione di adeguate motivazioni, per consentire la verifica che la caducazione del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro sia avvenuta sulla base di controllabili esigenze organizzative. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego all'esonero dal servizio frapposto dalla P.A., considerando inidonea a provare un abuso del diritto la concessione dell'esonero ad altre unità di personale, sia perché intervenuta in epoca anteriore, sia perché relativa a dipendenti addetti ad uffici diversi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19536 del 08/07/2021 (Rv. 661719 - 01)