Impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) - Incompatibilità assoluta ex art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Carattere - Potenzialità del conflitto - Sufficienza - Conoscenza da parte della P.A. - Irrilevanza.
In tema di lavoro pubblico, nel regime dell'incompatibilità assoluta, di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato prima dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, e poi dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22188 del 03/08/2021 (Rv. 662098 - 01)
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Cassazione
22188
2021