Domanda anticipata di cessazione dal servizio – Cass. n. 22673/2021
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - indennità - varie - Domanda anticipata di cessazione dal servizio ex art. 2, l.r. Calabria n. 7 del 2001 - L.r. Calabria n. 46 del 2002 - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
La l. Regione Calabria n. 7 del 2001 ha riconosciuto, all'art. 2, il diritto del lavoratore a conseguire un'indennità straordinaria in caso di prepensionamento volontario e, con normativa di interpretazione autentica, pertanto retroattiva, la l. Regione Calabria n. 46 del 2002 ha previsto che la disciplina dovesse applicarsi anche ai lavoratori i quali, essendosi avvalsi della proroga biennale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, avessero quale termine per il definitivo collocamento a riposo il 67° anno di età; neanche tali lavoratori, tuttavia, hanno diritto all'indennità se l'effettivo anticipato pensionamento non si sia perfezionato e siano rimasti in servizio, continuando a percepire la retribuzione, non rispondendo alla "ratio" della legge la corresponsione sia della retribuzione sia dell'indennità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22673 del 11/08/2021 (Rv. 662114 - 01)