Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Dirigenza medica e veterinaria - Servizi di guardia medica e pronta disponibilità - Obbligatorietà ex art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la dirigenza medica del 2005 - Dipartimento salute mentale - Servizio psichiatrico diagnosi e cura - Inclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la dirigenza medica del 3 novembre 2005, tutti i dirigenti medici operanti all'interno del dipartimento di salute mentale sono tenuti ad assicurare l'attività di pronta disponibilità, in considerazione dell'unitarietà strutturale della relativa organizzazione, composta da unità operative complesse a base territoriale e da altre semplici a base dipartimentale (quale, nella specie, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura), tutte caratterizzate dallo svolgimento di attività di tipo continuativo.
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 23731 del 01/09/2021 (Rv. 662152 - 01)
Corte
Cassazione
23731
2021