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Osservanza dei doveri di correttezza e buona fede – Cass. n. 23827/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - Pubblico impiego privatizzato - Progressioni interne - Atti paritetici - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione delle norme sul procedimento amministrativo - Esclusione - Osservanza dei doveri di correttezza e buona fede - Necessità - Princìpi ricavabili dall'art. 18, comma 2, l. n. 241 del 1990 - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle selezioni per progressioni orizzontali non vengono in evidenza atti amministrativi di ambito concorsuale, ma atti paritetici di gestione dei rapporti di lavoro, adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato; pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo, ma il datore di lavoro è pur sempre tenuto all'osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza, il cui contenuto, rispetto alla esibizione di documenti necessari per la partecipazione alla selezione, va conformato ai princìpi desumibili dall'art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990, sicché egli non può richiedere al lavoratore la produzione di atti già in suo possesso, purché gli siano forniti elementi utili al loro reperimento e alla loro valorizzazione a fini concorsuali, specialmente nel caso di P.A. complesse e di grandi dimensioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la generica indicazione, in sede di domanda di ammissione alla riqualificazione per posizione superiore C3 presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di documentazione prodotta presso altra Direzione per le pratiche di riscatto a fini pensionistici, non colmasse l'esigenza di specifica indicazione in sede concorsuale dei documenti utili a comprovare il servizio pregresso).

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 23827 del 02/09/2021 (Rv. 662117 - 01)

 

Corte

Cassazione

23827

2021