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Procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni – Cass. n. 26265/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Natura - Cessione del contratto ex art. 1406 c.c. con le integrazioni di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Esercizio di poteri autoritativi - Esclusione - Natura privatistica degli atti datoriali - Conseguenze - Interpretazione ex artt. 1362 e ss. - Fattispecie.

 

La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all'art. 1406 c.c., salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia qualificata come "bando", i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la qualificazione del bando operata dal giudice di merito, senza far riferimento alla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali di diritto privato ex art. 1324 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura mossa alla qualificazione di offerta al pubblico della procedura di mobilità, fondata unicamente sulla pretesa natura pubblicistica della fase di selezione dei candidati al trasferimento).

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 26265 del 28/09/2021 (Rv. 662366 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1406, Cod_Civ_art_1324

 

Corte

Cassazione

26265

2021