Passaggio ai livelli economici successivi – Cass. n. 26274/2021
Impiego pubblico - (natura, caratteri, distinzioni) - Personale enti pubblici non economici - C.c.n.l. del 1° ottobre 2007 - Passaggio ai livelli economici successivi - Condizioni - Criteri oggettivi di selezione - Osservanza - Necessità - Tempo di permanenza nelle singole posizioni - Insufficienza.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal c.c.n.l. del 1 ° ottobre 2007 si interpreta nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico - destinato a riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro - consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni.
Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 26274 del 28/09/2021 (Rv. 662329 - 01)