C.c.n.l. enti di ricerca e sperimentazione – Cass. n. 27314/2021
Impiego pubblico - (natura, caratteri, distinzioni) - Impiegati dello stato - stipendi - Pubblico impiego contrattualizzato - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - C.c.n.l. enti di ricerca e sperimentazione - C.c.n.l. ASI - Progressioni economiche - Finanziamento - Condizioni - Contrattazione integrativa - Assenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di finanziamento delle progressioni economiche del personale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ove l'ente abbia omesso di attivare le procedure selettive volte a individuare i beneficiari delle suddette progressioni entro due mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l. enti di ricerca 1998-2001, come previsto dall'art. 54 dello stesso contratto collettivo, trovano applicazione l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2002-2003 e l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2004-2005, in virtù dei quali il finanziamento può avvenire solo previa contrattazione integrativa, nel rispetto dei presupposti procedurali di cui all'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto, in capo ai dipendenti risultati vincitori di una procedura selettiva indetta dall'ASI nel 2010, il diritto di ottenere la corrispondente progressione economica nonostante non fosse ancora intervenuta la contrattazione integrativa, sull'erroneo presupposto che i controlli di cui all'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - ai quali, pure, il bando condizionava l'efficacia della selezione - potessero ritenersi assorbiti dall'approvazione dei fondi per le retribuzioni accessorie per gli anni 2005¬2008, resa dal MEF a seguito di un'ispezione condotta presso l'Agenzia).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27314 del 07/10/2021 (Rv. 662448 - 01)