Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente – Cass. n. 27316/2021
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - Avvocati interni agli enti locali - Art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 - Interpretazione - Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente - Disciplina - Competenza in capo all'ente - Sussistenza - Limiti.
In tema di compensi da liquidare agli avvocati interni agli enti locali, l'art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 si interpreta in base al tenore letterale della clausola collettiva nel senso che è lasciato ampio spazio al potere degli enti, provvisti di avvocatura, di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, fermo il rispetto dei principi (e non già della puntuale disciplina) del R.d.l. n. 1578 del 1933, rimanendo affidata alla contrattazione collettiva decentrata la sola materia del coordinamento tra le due voci retributive accessorie (i compensi professionali e la retribuzione di risultato).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27316 del 07/10/2021 (Rv. 662330 - 01)