Impiego pubblico privatizzato – Cass. n. 30579/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Impiego pubblico privatizzato - Ufficio per il procedimento disciplinare - Individuazione - Ministero della giustizia - Direttore generale del personale e della formazione - Competenza - Art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015 - Validità - Omessa adozione dei decreti attuativi - Irrilevanza - Ragioni.
In materia di impiego pubblico privatizzato, la competenza per i procedimenti disciplinari più gravi, presso il Ministero della Giustizia, è del Direttore generale del personale e della formazione, ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, restando del tutto irrilevante l'omessa adozione dei decreti attuativi la cui previsione è correlata alla riorganizzazione di determinati uffici; infatti, né l'art. 16 del citato d.P.C.M., che individua puntualmente gli uffici e le strutture oggetto della ristrutturazione, né le disposizioni transitorie fanno riferimento al Direttore generale del personale e della formazione e alle funzioni ad esso assegnate.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30579 del 28/10/2021 (Rv. 662613 - 01)