Rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti – Cass. n. 32225/2021
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - in genere - Rimborso delle spese legali - Art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Art. 25 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 dirigenza medica e veterinaria - Differenze - Misura massima del rimborso ex 25 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - Abrogazione della cd. "tariffa ordinistica", ex art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012 - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti, il comma 2 dell'art. 25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 20 settembre 2001 costituisce disciplina di maggior favore rispetto a quella di cui all'art. 41 del previgente d.P.R. n. 270 del 1987, riconoscendo il diritto del dipendente al rimborso in caso di esito favorevole del procedimento cui è stato sottoposto, benché, con valutazione "ex ante", sussistesse un conflitto di interessi. La misura del rimborso, anche a seguito dell'abrogazione della cd. "tariffa ordinistica" ad opera dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, è riconosciuta nel limite di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale da essa nominato, atteso che l'abrogazione della tariffa citata è produttiva del solo effetto di eliminare il limite minimo del rimborso, legato al precedente sistema di inderogabilità dei minimi tariffari, lasciando fermo quello massimo, punto di equilibrio, raggiunto dalle parti collettive, tra l'interesse privato del dipendente a restare indenne dagli oneri della difesa e quello pubblico alla prevedibilità ed al contenimento della spesa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32225 del 05/11/2021 (Rv. 662692 - 01)