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Rimborso delle spese legali – Cass. n. 32225/2021

Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - in genere - Art. 25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria - Rimborso delle spese legali - Spese generali - Inclusione - Ammontare del 12,5 % ex art. 14 del d.m. n. 127 del 2004 vigente "ratione temporis".

 

In tema di rifusione delle spese legali sostenute in giudizio da un pubblico dipendente ex art. 25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica veterinaria, ove il compenso sia stato liquidato dopo l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012, e prima dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto dallo stesso art. 13, il difensore del lavoratore ha comunque diritto al rimborso delle spese generali, atteso che il rinvio al decreto attuativo vale solo per la fissazione della misura massima del rimborso, ma non per la spettanza del diritto; in tal caso, le spese generali devono essere liquidate nella misura del 12,5% degli onorari e dei diritti, continuando a trovare applicazione l'art. 14 del d.m. n. 127 del 2004.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32225 del 05/11/2021 (Rv. 662692 - 02)

 

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Cassazione

32225

2021