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Dipendenti pubblici iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze – Cass. n. 31469/2021

Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Dipendenti pubblici iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze - Anticipazione dell'indennità di buonuscita ex d.P.R. n. 1034 del 1984 - Detrazione dall'importo finale con la maggiorazione degli interessi legali - Legittimità - Inapplicabilità dell'art. 2120 c.c. - Fondamento.

 

L'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 1034 del 1984, secondo cui le anticipazioni dell'indennità di buonuscita corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 4, n. 2 del citato d.P.R., devono essere detratte dall'importo finale dell'indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali, non si pone in contrasto con l'art. 2120 c.c., né con il generale principio di parità di trattamento tra lavoro privato e lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in quanto l'unificazione dei criteri di maturazione, di calcolo e di erogazione dell'indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati in base alle regole dettate originariamente per i lavoratori privati dall'art. 2120 c.c. è stata disposta dall'art. 2, comma 5, della l. n. 335 del 1995 (cd. "riforma Dini"), ed è diventata operativa solo per le assunzioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2000, per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 20 dicembre 1999, come integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.p.c.m. 2 marzo 2001.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31469 del 03/11/2021 (Rv. 662689 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120

 

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Cassazione

31469

2021