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Rapporto di lavoro alle dipendenze di un Comune – Cass. n. 31123/2021

Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Rapporto di lavoro alle dipendenze di un Comune - Dimissioni - Assunzione da parte del MIUR - Assegno "ad personam" - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni da un determinato ente pubblico, nella specie un Comune, e successiva assunzione "ex nunc" da parte di un altro ente, nella specie il MIUR, non compete al lavoratore alcun assegno "ad personam", non essendo invocabile a fondamento della pretesa l'art. 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, che rinvia al caso previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 o ad altre analoghe disposizioni, sia perché queste ultime riguardano le sole ipotesi di passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte di dipendenti statali, sia perché le norme generali e speciali del pubblico impiego sono inapplicabili a seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 1998-2001, sia perché, infine, nel caso di dimissioni e successiva assunzione, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31123 del 02/11/2021 (Rv. 662675 - 01)

 

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Cassazione

31123

2021