Assegno di sede per servizio all’estero – Cass. n. 41577/2021
Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Istruzione e scuole - personale insegnante - Docenti supplenti non residenti - Assegno di sede - Riconoscimento per intero - Natura retributiva - Esclusione - Presa di servizio all'estero - Necessità - Fattispecie.
In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede, previsto per i docenti supplenti dall'art. 658 del d.lgs. n. 294 del 1994, applicabile "ratione temporis", per il servizio svolto nelle istituzioni scolastiche all'estero, ha natura non retributiva, di talché non può essere corrisposto nel caso in cui non vi sia stata una presa di servizio all'estero del docente, che come tale abbia comportato disagi suoi propri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una docente, relativa alla percezione per intero dell'assegno di sede relativamente a periodi durante i quali, pur avendo accettato l'incarico di "supplente non residente" presso un liceo di Asmara, non aveva tuttavia preso possesso presso la sede estera, trovandosi in interdizione obbligatoria per gravidanza e, quindi, in congedo parentale ed in seguito in astensione obbligatoria per nuova gravidanza).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41577 del 27/12/2021 (Rv. 663415 - 01)