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 Ufficio procedimenti disciplinari – Cass. n. 41568/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Ufficio procedimenti disciplinari - Individuazione - Terzietà - Necessità - Ragioni.

 

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura ed il soggetto competente ad irrogare la sanzione, quest'ultimo da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento, devono essere distinti, ex art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 "ratione temporis" vigente, al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente; la necessità di tale distinzione viene meno solo ove si realizzi la duplice condizione che l'infrazione rilevata sia fra quelle di minore gravità ed il responsabile della struttura rivesta la qualifica di dirigente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 41568 del 27/12/2021 (Rv. 663414 - 01)

 

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Cassazione

41568

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