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Rimborso spese legali – Cass. n. 40296/2021

Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - in genere - Rimborso spese legali - Art. 25 del c.c.n.l. della dirigenza medico-veterinaria 8 giugno 2000 - Interpretazione - Spese di assistenza tecnica - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti, la disposizione dell'art. 25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, nel prevedere, tra l'altro, che l'azienda assume a proprio carico "ogni onere di difesa" ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, si riferisce alle spese di assistenza legale e non anche a quelle di assistenza tecnica, deponendo in tal senso l'interpretazione letterale e sistematica della citata disposizione, che effettua, sia nel primo che nel secondo comma, un richiamo alla sola difesa legale, diversamente da quanto previsto nel nuovo c.c.n.l. di settore, ove è invece esplicitamente contemplato il rimborso delle spese per l'assistenza tecnica, in presenza, tuttavia, di determinate condizioni, nel quadro di una rivisitazione - espressione di un ponderato bilanciamento degli interessi coinvolti - dell'assetto complessivo dei rapporti in materia.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 40296 del 15/12/2021 (Rv. 663257 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1364

 

Corte

Cassazione

40296

2021