Dipendenti Agenzia delle entrate della Valle d'Aosta – Cass. n. 2704/2022
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - avventizi (impiegati non di ruolo) - Dipendenti Agenzia delle entrate della Valle d'Aosta - Esonero ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Trattamento economico - Modalità di computo - Indennità di bilinguismo - Inclusione - Ragioni.
Ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate della Valle d'Aosta, che abbiano ottenuto l'esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, compete il trattamento economico pari al cinquanta per cento di quello complessivamente in godimento, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, inclusa l'indennità di bilinguismo che, quale competenza accessoria e non occasionale, va riconosciuta anche ove il dipendente, ottenuto l'esonero, non renda più la prestazione nel territorio in cui vige il bilinguismo e sia stato così reciso il sinallagma tra prestazione e trattamento economico, in quanto la norma innanzi citata individua solo la base reddituale su cui commisurare gli importi spettanti al dipendente esonerato dal servizio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2704 del 28/01/2022 (Rv. 663740 - 01)