Società a partecipazione pubblica cd. "in house" – Cass. n. 4571/2022
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - ammissione all'impiego - Società a partecipazione pubblica cd. "in house" - Reclutamento del personale - Disposizione dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - Immediata percettività - Sussistenza - Ragioni.
In tema di reclutamento del personale da parte di società cd. "in house", l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n. 78 del 2009 -, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette società adottino, entro un preciso limite temporale - "id est": sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione -, criteri che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, è norma immediatamente precettiva, in quanto il successivo d.P.R. n. 168 del 2010, adottato sulla base dell'art. 23 bis, comma 10, lett. A), del citato d.l. n. 112 del 2008, non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4571 del 11/02/2022 (Rv. 663874 - 01)