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Blocco degli incrementi retributivi – Cass. n. 5138/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - Blocco degli incrementi retributivi - Autorità portuali - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

 

Le disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, di cui aii'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 e all'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, si applicano a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, fra le quali rientrano le Autorità Portuali in ragione della loro natura di enti pubblici non economici, e costituiscono disposizioni inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto del dipendente di Autorità portuale a percepire il trattamento economico e giuridico previsto dal c.c.n.l. per i lavoratori dei porti, nonché l'indennità sostitutiva di mensa nella misura contrattualmente prevista, anziché in quella, minore, risultante dall'applicazione della normativa di contenimento della spesa pubblica).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5138 del 16/02/2022 (Rv. 663890 - 01)

 

Corte

Cassazione

5138

2022