Pubblico impiego contrattualizzato – Cass. n. 9637/2022
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare aperto e sospeso dopo l'entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Ripresa del procedimento disciplinare sospeso - Termini - Disciplina di cui all'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Termine previsto dalla contrattazione collettiva - Applicabilità.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore - anche ove ripresi o riaperti successivamente - e ciò in quanto nel lasso temporale intercorrente tra l'entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e il d.lgs. n. 150 del 2009, la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare, sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa e resta assoggettata alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, 40, comma 1, 55, 72, comma 1, lett. f), comma 3 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9637 del 24/03/2022 (Rv. 664231 - 01)