Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Art. 11, comma 4, lett. b), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN - Maggiorazione dell'indennità di esclusività - Interpretazione.
L'art. 11, comma 4, lett. b), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN deve essere interpretato nel senso che, ai fini della maggiorazione dell'indennità di esclusività, va calcolato anche il servizio prestato presso lo stesso ente sulla base di rapporti a termine stipulati nel rispetto degli intervalli di legge. L'assenza di soluzione di continuità è richiesta, ai medesimi fini, per l'assunto a tempo determinato e per il dirigente a tempo indeterminato in caso di rapporti intercorsi con aziende o enti diversi del SSN.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7584 del 08/03/2022 (Rv. 664122 - 03)
Corte
Cassazione
7584
2022