Trasferimento di personale nel pubblico impiego privatizzato – Cass. n. 11677/2022
Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Trasferimenti di personale di cui all'art. 1, commi 25 e 25 bis, del d.l. n. 181 del 2006 - Limite dell'invarianza di spesa - Interpretazione - Copertura di maggiori spese mediante compensazioni - Esclusione - Conseguenze.
In tema di trasferimento di personale nel pubblico impiego privatizzato, i commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 233 del 2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza (o di quello di destinazione se ciò non comporta oneri maggiori); ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11677 del 11/04/2022 (Rv. 664488 - 01)