Violazione del principio di parità di trattamento – Cass. n. 11677/2022
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Trasferimenti di personale di cui all'art. 1, commi 25 e 25 bis, del d.l. n. 181 del 2006 - Mantenimento del trattamento in godimento - Violazione del principio di parità di trattamento - Esclusione - Ragioni.
Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina speciale di cui ai commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. dalla l. n. 233 del 2006, che, nel regolare il rapporto di lavoro del personale trasferito, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha disposto la conservazione del trattamento economico in godimento, in quanto proporzionata ed adeguata alla complessità del disposto riordino delle funzioni, non è né irragionevole né arbitraria, ma giustificata dalla diversa provenienza e dal peculiare percorso professionale dei gruppi di dipendenti in comparazione, nonché dal sovrapporsi di fonti contrattuali diverse per un periodo limitato necessario, da un lato, a realizzare la piena integrazione produttiva e organizzativa dell’attività trasferita e, dall'altro, a reperire le risorse finanziarie valevoli a garantire in futuro, anche ai dipendenti trasferiti, l'equiparazione di disciplina contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11677 del 11/04/2022 (Rv. 664488 - 02)