Conferimento a personale con qualifica non dirigenziale – Cass. n. 12106/2022
Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Comuni - Funzioni dirigenziali - Conferimento a personale con qualifica non dirigenziale - Ammissibilità - Art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, un Comune, ai sensi degli artt. 109, comma 2, e 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, può conferire le funzioni dirigenziali a personale con qualifica non dirigenziale, a cui vanno riconosciute, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva, ed in aggiunta al trattamento fondamentale previsto per la qualifica di inquadramento, una retribuzione di posizione, graduata in relazione alla natura dell'incarico attribuito, e una retribuzione di risultato, quantificata in misura percentuale rispetto a quella di posizione, e corrisposta all'esito della valutazione positiva annuale, senza che trovi applicazione l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia perché le funzioni direttive svolte non possono essere ritenute estranee al profilo di inquadramento, sia perché le maggiori responsabilità assunte vengono retribuite in virtù delle previsioni della contrattazione collettiva.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12106 del 13/04/2022 (Rv. 664470 - 01)