Retroattività della sanatoria – Cass. n. 12109/2022
Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - trattamento economico - in genere - Sanatoria di cui all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 16 del 2014, conv. dalla l. n. 68 del 2014 - Ambito applicativo temporale - Ragioni - Fattispecie.
La retroattività della sanatoria, prevista dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 16 del 2014, conv. dalla l. n. 68 del 2014, è temporalmente limitata agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione collettiva, adottati da regioni ed enti locali in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, deponendo in tal senso il tenore letterale della disposizione e la sua "ratio", volta ad operare non una sanatoria generalizzata, bensì a riallineare, quanto al periodo temporale di tolleranza per l'adeguamento alla riforma, la contrattazione successiva al d.lgs. n. 150 del 2009 a quella vigente al momento della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile la sanatoria, di cui al citato d.l. n. 16 del 2014, ad emolumenti corrisposti negli anni dal 2002 al 2006, in forza di un accordo decentrato sottoscritto nel 2002).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12109 del 13/04/2022 (Rv. 664476 - 01)