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Ripresa del procedimento disciplinare dopo sentenza penale passata in giudicato – Cass. n. 24573/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Ripresa del procedimento disciplinare dopo sentenza penale passata in giudicato - Natura perentoria del termine - Sussistenza - Conseguenze.

 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, ha natura perentoria e il suo mancato rispetto determina, pertanto, la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24573 del 09/08/2022 (Rv. 665336 - 01)

 

Corte

Cassazione

24573

2022