Riferimento alla data di presentazione della domanda di indennizzo – Cass. n. 24378/2022
Impiego pubblico - impiegati dello stato - infermità per causa di servizio (equo indennizzo) - Pubblico impiego - Equo indennizzo - Liquidazione - Parametro retributivo - Riferimento alla data di presentazione della domanda di indennizzo - Esclusione - Data della domanda di determinazione della causa di servizio - Rilevanza - Fondamento.
La liquidazione dell'equo indennizzo, ex art. 22, comma 27, della l. n. 724 del 1994, non va effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente all'atto della presentazione della relativa istanza, ma a quello in godimento al momento della domanda per la determinazione della causa di servizio o all'avvio a tal uopo del procedimento d'ufficio, perché il citato comma 27, fissa un unico "dies a quo" nell'inizio del procedimento per causa di servizio, nell'ottica del risparmio di spesa, in quanto, poiché la domanda di equo indennizzo può essere proposta anche successivamente rispetto a quella di accertamento della causa di servizio, ancorando ad essa la liquidazione verrebbe in rilievo un parametro variabile in positivo in funzione della minore celerità della parte nella presentazione della istanza di liquidazione del beneficio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24378 del 05/08/2022 (Rv. 665419 - 01)