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Incarico extraistituzionale retribuito svolto senza autorizzazione – Cass. n. 24377/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) - Pubblico impiego - Incarico extraistituzionale retribuito svolto senza autorizzazione - Azione per il recupero dei compensi da parte dell'Amministrazione di appartenenza - Natura - Conseguenze - L. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.

 

L'azione proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà ed ha una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno; ne consegue che il recupero, pur assumendo tratti sanzionatori, regolando gli effetti della duplice violazione dell'avere accettato un incarico senza autorizzazione e di averne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla l. n. 689 del 1981.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24377 del 05/08/2022 (Rv. 665414 - 01)

 

Corte

Cassazione

24377

2022