Personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni – Cass. n. 24278/2022
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - tutela e sicurezza sociale - i.n.a.d.e.l. - enti pubblici - personale degli enti pubblici - Personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni (nella specie, ERSAP) - Eccedenze fra l'indennità di anzianità versata dagli enti di provenienza e l'indennità premio di servizio determinata dall'Inadel - Disciplina anteriore alla l. n. 87 del 1994 - Base di calcolo dell'indennità di anzianità - Indennità integrativa speciale - Esclusione - Fondamento.
In tema di personale dipendente di enti soppressi trasferiti alle Regioni, nella disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 87 del 1994, la determinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 482 del 1988, della cd. eccedenza-differenza tra l'indennità di anzianità, versata dagli enti di provenienza, e l'indennità premio di servizio, determinata in via teorica dall’INADEL, va effettuata inserendo nel sottraendo, ovvero nella indennità premio di servizio INADEL, l'indennità integrativa speciale (che già rientrava nel computo di detta indennità ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 157 del 1980, conv. dalla l. n. 299 del 1980), ma escludendola dal minuendo, cioè dalla indennità di anzianità maturata presso gli enti di provenienza (nella specie presso l'ERSAP), in quanto, nella vigenza della disciplina dell'art. 5, lett. e), della l. n. 386 del 1976, che rinvia al combinato disposto degli artt. 35, 26 e 13 della l. n. 70 del 1975, all'art. 1 della l. n. 324 del 1959 oltre che all'art. 41 della l.r. Puglia n. 12 del 1982, la stessa non rientrava nel calcolo della indennità di anzianità, sicché, ove se ne ammettesse il ricalcolo "ex post", l'INADEL non restituirebbe al lavoratore una eccedenza, ma pagherebbe somme che non ha mai ricevuto dall'ente di provenienza.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24278 del 04/08/2022 (Rv. 665413 - 01)