Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Pubblico impiego privatizzato - Atti di gestione del rapporto - Natura privatistica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Art. 3, comma 2, della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24122 del 03/08/2022 (Rv. 665351 - 01)
Corte
Cassazione
24122
2022