Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi – assegni - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Pubblico impiego privatizzato - Dipendenti ARPAV - Fondi contrattuali - Domanda di distribuzione delle quote residue - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta dai dipendenti dell'ARPAV (Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto), volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tutela la lesione del diritto soggettivo al pagamento di differenze sulla retribuzione, rispetto alla quale la illegittimità del mancato incremento dei fondi ad opera del datore, pur dedotta, costituisce una censura verificabile dal giudice in via incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 33365 del 11/11/2022 (Rv. 666191 - 01)
Corte
Cassazione
33365
2022