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Organo titolare del potere disciplinare – Cass. n. 33619/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017 - Organo titolare del potere disciplinare - Erronea individuazione, costituzione e funzionamento - Conseguenze - Illegittimità delle sanzioni irrogate - Condizioni - Fondamento.

 

Per i procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017, l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9 bis e 9 ter nell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 c.c., la nullità della sanzione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33619 del 15/11/2022 (Rv. 666024 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418

 

Corte

Cassazione

33619

2022